Taglio del cuneo fiscale: da giugno in busta paga per redditi fino a 40.000€: chi deve presentare la rinuncia?Taglio del cuneo fiscale: da giugno in busta paga per redditi fino a 40.000€: chi deve presentare la rinuncia?

Con la Circolare N. 4/E del 16 Maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni relative al taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il taglio del cuneo fiscale consiste nell’erogazione, da parte del datore di lavoro (in questo caso il Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite NoiPA), di uno dei seguenti benefici fiscali, in base al reddito complessivo annuo del dipendente:

  • un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). Il quale spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro. L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:
    • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
    • 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
    • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro
  • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6). La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

NoiPA applica le misure a partire dal mese di giugno, con decorrenza 1° gennaio 2025 attribuendole per le mensilità successive. Nel cedolino relativo al mese di giugno 2025 verranno riconosciuti anche gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio a maggio. I benefici fiscali verranno riconosciuti sulla base delle informazioni presenti nel sistema.

Nel computo del reddito complessivo (che non occorre superare per aver diritto al beneficio), devono essere considerati, oltre che i redditi di “lavoro dipendente”, anche altri redditi tassabili di altra natura (fabbricati, prestazioni di lavoro autonomo, entrate da locazioni, ecc.), che potrebbero far sforare il limite reddituale.

La normativa prevede che i sostituti d’imposta (in questo caso NoiPA), verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo.

Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Occorre sempre riguardare che le misure previste sono due con due diversi limiti reddituali:

  • un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro
  • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato della somma o dell’ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

Se si prevede di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa è possibile rinunciare al beneficio. Anche in questo caso però la situazione (e l’eventuale diritto al bonus) sarà poi verificata definitivamente al termine dell’anno.

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, occorre accedere allArea riservata dal Portale NoiPA. All’interno del menù Servizi, selezionare l’ambito Stipendiali e cliccare sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato. Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.

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