Riconoscimento anno 2013: la Cassazione riconosce gli effetti giuridici e demanda alla contrattazione il riconoscimento di quelli economiciRiconoscimento anno 2013: la Cassazione riconosce gli effetti giuridici e demanda alla contrattazione il riconoscimento di quelli economici

La Corte di Cassazione con la sentenza del 21 maggio 2025 ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva, viceversa, accolto il ricorso relativo al riconoscimento dell’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DI CARRIERA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

Sintetizzando la questione la Corte ha così statuito :

“…..Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal  rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la suDaata pubblicazione 21/05/2025 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell’escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l’utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.”

In sostanza la Corte, considerato che la sterilizzazione degli anni 2011 e 2012 era stata risolta a mezzo di contratto di lavoro, ritiene che tale soluzione doveva essere estesa anche all’anno 2013 da parte delle due parti in causa e cioè IL MIM – ARAN E ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE.

Riteniamo, allora, che la responsabilità di detto “danno perpetrato ai lavoratori” debba ricadere sia sul MIM che sulle OO.SS. rappresentative, che per 12 anni non hanno mai pensato di riaprire la questione nei tavoli della contrattazione, quando sono stati rinnovati i CONTRATTI STIPULATI e SOTTOSCRITTI.

Atteso che ora, si sta contrattando il nuovo CCNL relativo al triennio 2022/2024, Chiederemo alle parti responsabili (MIM e OO.SS. rappresentative) di impegnarsi a RISOLVERE UNA VOLTA PER TUTTE IL RECUPERO DI DETTO ANNO A FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E RECUPERO DEL DANNO ECONOMICO SUBITO DAL PERSONALE SCOLASTICO.

Per quanto attiene all’iniziativa legale intrapresa dalla nostra organizzazione sindacale e delle adesioni pervenute, ci riserviamo una attenta analisi della situazione e invieremo comunicazione a tutti coloro che hanno aderito alla predetta iniziativa.

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I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti.

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