La gestione delle ferie per il personale docente con contratto a tempo determinato è un aspetto fondamentale del rapporto di lavoro. Le regole cambiano in base all’anzianità di servizio e alla data di scadenza del contratto.

Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai giorni di servizio prestati:

  • Fino a 3 anni di servizio: Spettano 30 giorni di ferie all’anno. Il calcolo è di 2,5 giorni per ogni 30 giorni di servizio.

  • Oltre 3 anni di servizio: Spettano 32 giorni di ferie all’anno. Il calcolo è di 2,67 giorni per ogni 30 giorni di servizio.

Il personale docente ha diritto a 4 giornate di festività soppresse, che sono proporzionali al servizio prestato nell’anno scolastico. In media, si matura 1 giorno ogni 3 mesi di supplenza. La fruizione delle festività soppresse è obbligatoria durante i periodi di sospensione delle lezioni, qualora non venissero fruiti possono essere monetizzati.

La gestione delle ferie al termine del contratto dipende dalla data di scadenza:

  • Per i contratti fino al 30 giugno: È prevista la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite.

  • Per i contratti fino al 31 agosto: È prevista la fruizione obbligatoria delle ferie durante il periodo estivo, prima della scadenza del contratto. In questo caso, non è prevista la monetizzazione.

    Con la recente sentenza n. 883 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per i docenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni. La pronuncia fa seguito al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Torino.

    La Suprema Corte ha enunciato tre specifici principi di diritto:

    1. Durante le sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti): l’indennità sostitutiva spetta solo per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione in cui il docente avrebbe potuto fruirne. Per la Cassazione, in questi periodi non è necessario un apposito avviso o invito alla fruizione da parte del dirigente scolastico.
    2. Dal termine delle lezioni al 30 giugno: in questo arco temporale resta valido il principio favorevole ai lavoratori già espresso dalla giurisprudenza (Cass. nn. 15415/2024, 16715/2024, 28587/2024). Essendo i docenti normalmente impegnati in scrutini ed esami, il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva se il dirigente scolastico non lo ha formalmente invitato a godere delle ferie, avvertendolo espressamente della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
    3. Festività soppresse (Legge 937/1977): le quattro giornate di riposo vengono assimilate alle ferie. Per i precari devono essere fruite entro il termine dell’anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori distinzioni.

    Con questa pronuncia però viene negato ai precari con incarichi brevi lo stesso diritto al godimento o alla monetizzazione delle ferie riconosciuto al personale a tempo indeterminato, creando una situazione discriminatoria che va ad appesantire lo status  di precarietà di gran parte del personale docente.

    Il Sindacato ALIS continuerà a impegnarsi in ogni sede, legale e sindacale, contro l’abuso dei contratti a termine e per il riconoscimento dei diritti del personale precario.

    Per far fronte alle numerose richieste pervenute dal personale precario la Direzione Nazionale del Sindacato Alis Scuola ha deciso di riaprire fino al 30 giugno i termini di adesione ai ricorsi gratuiti:

  • per il recupero dell’indennità sostitutiva ferie non godute;
  • per l’abuso dei contratti a termine.

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