Anche per il 2027 il personale scolastico potrà usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, fino a un massimo di 150 ore annue.
CHI PUÒ RICHIEDERLI?
Docenti a tempo indeterminato.
Docenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno.
Personale ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, secondo i requisiti previsti.
PER QUALI ATTIVITÀ?
I permessi possono essere utilizzati per frequentare corsi universitari, percorsi abilitanti, corsi di specializzazione e altre attività formative riconosciute.
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.
COME FUNZIONA PER I CORSI ONLINE?
La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile:
- presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
NON RIENTRANO LE ATTIVITA’ DI STUDIO
Secondo l’Agenzia, la fruizione di tali permessi è strettamente vincolata alla frequenza di corsi che svolgano contemporaneamente all’orario di servizio del dipendente. “I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio“, precisa l’Aran, ribadendo che la mera attività di studio individuale non rientra tra le attività coperte dal beneficio.
Per quanto riguarda le università telematiche, l’Aran chiarisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale, e che si svolgano durante l’orario di servizio. L’ARAN, rifacendosi anche alla sentenza della Corte dei Conti Sicilia n. 171/2015, chiarisce che, nel caso di università telematiche, i permessi sono fruibili solo per le lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale e coincidenti con l’orario di lavoro.
Le lezioni asincrone, fruibili in qualsiasi momento, non rientrano, invece, tra le attività per le quali è possibile richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio. Il dipendente, per fruire del permesso, è tenuto a presentare la certificazione di frequenza, come previsto dal comma 5 dell’art. 37 del CCNL. In caso contrario, i permessi goduti saranno considerati aspettativa per motivi personali, con obbligo di recupero delle somme percepite.
I criteri per la fruizione dei permessi, sono definiti dalla contrattazione integrativa regionale. È possibile, quindi, che le singole regioni possano prevedere modalità di fruizione diverse, ampliando, ad esempio, la possibilità di utilizzare i permessi anche per la frequenza di webinar o altre attività formative online.
ATTENZIONE ALLE SCADENZE!
Le domande per il 2027 devono essere presentate entro i termini stabiliti dai rispettivi Uffici Scolastici Territoriali. In molti casi la scadenza è fissata al 15 novembre 2026, ma possono esserci termini differenti.
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o invia un’email all’indirizzo info@aliscuola.com. I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti.

